SENTENZA N. 147
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 559, terzo comma, 560, primo comma, e 561, secondo e
terzo comma, del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 gennaio
1968 dal pretore di Orbetello nel procedimento penale a carico di Rispoli
Carmeia ed altro, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968;
2) ordinanza emessa il 2 aprile 1968
dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bartoli Maria Carla
ed altro, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968;
3) ordinanza emessa il 13 maggio
1968 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Corcella Anna ed
altro, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968;
4) ordinanza emessa il 23 aprile
1968 dal pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di Zappelli
Levia ed altro, iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
5) ordinanze emesse il 9 luglio 1968
dal pretore di Bologna e il 27 giugno 1968 dal pretore di Iglesias nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Anichini Carla ed altro e di
Cannas Elisa ed altro, iscritte ai nn. 162 e 181 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre
1968;
6) ordinanza emessa il 20 settembre
1968 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Biffi Adriana ed
altro, iscritta al n. 247 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969;
7) ordinanza emessa il 5 dicembre
1968 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Pagura Giacomina
ed altro, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969;
8) ordinanza emessa il 9 gennaio
1969 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Giovannoni
Aurora ed altro, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;
9) ordinanze emesse il 25 gennaio
1969 dal tribunale di Lecce, il 20 gennaio 1969 dal tribunale di Monza, il 30
gennaio 1969 dal pretore di Trieste, il 24 gennaio 1969 dal tribunale di Roma,
il 17 gennaio 1969 dal pretore di Asti, il 1 febbraio 1969 dal pretore di
Bologna, il 23 dicembre 1968 dal pretore di Torino, il 4 febbraio 1969 dal
pretore di Decimomannu, il 15 gennaio 1969 dal pretore di Napoli e il 14
gennaio 1969 dal pretore di Viareggio nei procedimenti penali rispettivamente a
carico di Manco Angelo, Aramini Martira, Ninchi Thea, Mingazzini Giovannella,
Passamai Silvana, Chedini Ilde, Gregorio Silvana, Marongiu Purissima, De Rosa
Renato, Caprari Argentina, Cecchi Cianfranco, ed altri, iscritte ai nn. 46, 53,
54, 59, 60, 62, 65, 68, 72, 73 e 78 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;
10) ordinanze emesse il 16 gennaio
1969 dal pretore di Frascati, il 19 dicembre 1968 dal pretore di Maglie, il 25
febbraio 1969 dal pretore di Galatina e il 17 gennaio 1969 dal tribunale di
Oristano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Colella Maria,
Tanieli Francesca, Baglivo Marisa, Zedda Ralmondo, ed altri, iscritte ai nn.
75, 82, 91 e 92 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969;
11) ordinanze emesse il 10 febbraio
1969 dal tribunale di Oristano, il 10 febbraio 1969 dal pretore di Taranto, il
26 febbraio 1969 dal tribunale di Treviso e il 31 gennaio 1969 dal pretore di
Canosa di Puglia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pala
Giovanni Pasquale, Saracino Maria Teresa, Cavarretta Vincenzo, Pedone Angela,
ed altri, iscritte ai nn. 93,96 e 105 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;
12) ordinanze emesse il 6 febbraio
1969 dal pretore di Roma e il 6 marzo 1969 dal tribunale di Lagonegro nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Mura Maria Laura, Stigliano
Anna, ed altri, iscritte ai nn. 115 e 116 del Registro ordinanze 1969 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969;
13) ordinanze emesse il 30 gennaio
1969 dal pretore di Roma, il 20 febbraio 1969 dal pretore di Napoli, il 28
febbraio 1969 dal tribunale di Catanzaro e il 29 gennaio 1969 dal tribunale di
Palermo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Volpi Silvano,
Perrotta Antonio, Marino Rosina, Amarù Maria Catena, ed altri, iscritte ai nn.
114, 121, 122 e 126 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969;
14) ordinanze emesse il 13 febbraio
1969 dal pretore di Trieste, il 3 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 20
febbraio 1969 dal pretore di Manduria, il 19 febbraio 1969 dal pretore di
Codigoro, il 16 gennaio 1969 dal pretore di Bari, il 22 gennaio e il 20
febbraio 1969 dal pretore di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a
carico di Giardini Amelia, Lante della Rovere Angela, Mannucci Maria Renata,
Perrucci Lucia, Bellani Primo, Corriere Antonia, Baldini Claudia e Toffolo
Guerrino, Polzella Rauol, ed altri, iscritte ai nn. 132, 133, 134, 144, 146,
148, 153 e 154 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;
15) ordinanze emesse il 20 febbraio
1969 dal pretore di Manduria, il 20 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 28
marzo 1969 dal pretore di Altamura, il 27 febbraio 1969 dal tribunale di
Torino, il 20 gennaio 1969 dal tribunale di Torino nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Albanese Benito, Marzullo Maria Letizia, Lovicario
Annunziata, Fausone Ada, Vero Annunziata, Lombardi Lorenzo, ed altri, iscritte
ai nn. 162, 168, 169, 175, 176 e 182 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;
16) ordinanze emesse il 28 marzo
1969 dal giudice istruttore del tribunale di Firenze, il 6 febbraio 1969 dal
pretore di Roma e il 10 aprile 1969 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti
penali rispettivamente a carico di Furino Antonio, Spadaro Corrado, Cavallo
Antonio, ed altri, iscritte ai nn. 184, 193 e 196 del Registro ordinanze 1969 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di
Baldini Claudia, Toffolo Guerrino, Furino Antonio e di Igliori Massimo (parte
civile nel procedimento penale a carico di Angela Lante della Rovere);
udito nell'udienza pubblica del 15
ottobre 1969 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Fausto Gullo e
Luigi Salerni, per la Baldini, l'avv. Vincenzo Summa, per il Toffolo, l'avv.
Pietro Lia, per il Furino, e l'avv. Paolo Roscioni, per l'Igliori.
Ritenuto in fatto
1. - Dai dispositivi delle
cinquantuno ordinanze indicate in epigrafe risultano sottoposte al controllo di
questa Corte tre disposizioni del Codice penale: l'art. 559, terzo comma, che
stabilisce la reclusione fino a due anni per la relazione adulterina; l'art.
560, comma primo, che punisce con la stessa pena il marito che tenga una
concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove; e l'art. 561, che nei commi
secondo e terzo detta particolari discipline per i casi di relazione adulterina
e di concubinato commessi da coniugi legalmente separati.
Comune a tutte le ordinanze é la
denunzia della violazione del principio di eguaglianza fra i coniugi - e, quindi,
dell'art. 29 e, secondo alcune di esse, anche dell'art. 3 della Costituzione -
nella quale le citate disposizioni incorrerebbero a causa del diverso
trattamento fatto alla moglie ed al marito in materia di violazione del dovere
di fedeltà coniugale e dell'assoluta mancanza di una qualsivoglia ragione che
tale diversità possa giustificare in funzione dell'unità della famiglia.
2. - In particolare, le ordinanze
emesse dopo la pubblicazione della sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 con la quale venne dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 primo comma, del Codice penale,
relativo al reato di adulterio, illustrano la non manifesta infondatezza della
questione concernente la relazione adulterina od il concubinato o l'una e
l'altro facendo richiamo ai principi enunciati dalla Corte in occasione di
quella decisione. i quali validamente dimostrerebbero che parimenti illegittima
é la disparità di trattamento derivante dalla ben diversa configurazione del
reato di relazione adulterina e del reato di concubinato. A tal proposito,
mentre qualche ordinanza (così l'ordinanza 9 gennaio 1969 del pretore di
Latina) sostiene che già il "tenere una concubina", in quanto implica
una piena stabilità del rapporto illecito, é cosa diversa dalla "relazione
adulterina", tutti i provvedimenti di rimessione sottolineano che la donna
sposata é punita quali che siano le modalità di svolgimento della relazione
estraconiugale, laddove il marito incorre nella sanzione penale solo se la
relazione abbia luogo "nella casa coniugale o notoriamente altrove":
le disposizioni impugnate darebbero luogo, in tal modo, ad una diversità di
disciplina, per effetto della quale identiche violazioni del dovere di fedeltà
coniugale sono penalmente rilevanti per la donna, irrilevanti per l'uomo, e
tale disparità non potrebbe essere giustificata in nessun modo come strumento
di garanzia di quella unità familiare che secondo la Costituzione é il solo
legittimo limite dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Anche un giudice (cfr. ord. 25
febbraio 1969 del pretore di Galatina) che non condivide le ragioni che
indussero la Corte alla dichiarazione di illegittimità del primo comma
dell'art. 559 esprime, tuttavia, l'avviso che dopo la sentenza n. 126 del
1968 i principi ivi affermati devono essere portati alle loro logiche
conseguenze e che pertanto la diversa disciplina giuridica della relazione
adulterina e del concubinato deve essere valutata come espressione di una non
legittima discriminazione fra moglie e marito.
3. - Alcune delle ordinanze di
rimessione si pongono il problema del rapporto fra il reato di adulterio, già
dichiarato illegittimo, ed il reato di relazione adulterina. A tal proposito,
mentre il pretore di Canosa (ord. 31 gennaio 1969), nel sollevare la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 560, ritiene che oramai la relazione
adulterina "quale reiterazione di atti penalmente irrilevanti" abbia
perduto a sua volta ogni rilevanza penale, qualche altro giudice (pretore di
Latina, ord. 9 gennaio 1969; pretore di Decimomannu, ord. 4 febbraio 1969)
prospetta la tesi che il terzo comma dell'art. 559 disciplini un'aggravante del
reato di adulterio ed in ciò ravvisa un ulteriore motivo di illegittimità, non
potendo sussistere la punibilità di un'aggravante di un fatto che la legge
ormai non prevede più come reato. Il pretore di Roma, infine, facendo salvo il
problema concernente l'attuale vigenza del terzo comma dell'art. 559, dichiara
di proporre la relativa questione di legittimità costituzionale perché sia
soddisfatta l'esigenza di una pronunzia vincolante per tutti i giudici (ord. 30
gennaio e 6 febbraio 1969).
4. - Due ordinanze del pretore di
Roma (6 febbraio e 20 febbraio 1969), dopo aver motivato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 560 sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza, osservano che a norma dell'art. 29 della Costituzione
é compito del legislatore rimuovere ogni ostacolo alla composizione di
situazioni di conflitto insorte nell'ambito familiare, di tal che la stessa
rilevanza penale della violazione dell'obbligo di fedeltà si rivelerebbe del tutto
ingiustificata: la proposizione dell'istanza punitiva e l'eventuale condanna di
uno dei coniugi potrebbero, infatti, compromettere irrimediabilmente
l'esistenza della comunità familiare.
5. - Per quanto riguarda i reati di
relazione adulterina e di concubinato commessi da un coniuge legalmente
separato, un'ordinanza del pretore di Viareggio (23 aprile 1968) denuncia
"il sistema delle norme di cui agli artt. 559 e 561, ultima parte, del
codice penale" ed osserva in proposito che, intervenuta la separazione,
l'unità della famiglia é già infranta e perciò non può essere invocata come
valida giustificazione della disparità di trattamento fra moglie e marito.
Analoghe considerazioni sono svolte dal pretore di Genova (ord. 5 dicembre
1968), il quale, dopo aver sostenuto che in via generale la diversità fra
relazione adulterina e concubinato é illegittima, afferma che in caso di
separazione a maggior ragione non può essere invocato il limite consentito
dalla salvaguardia dell'unità familiare previsto dall'art. 29 della
Costituzione e conclude rimettendo a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale sia dell'art. 559 che dell'art. 561 del codice penale.
6. - Tutte le ordinanze sono state
ritualmente comunicate, notificate e pubblicate.
Innanzi a questa Corte si sono
costituiti: a) il dott. Antonio Furino nel giudizio promosso con ordinanza 28
marzo 1969 del Giudice istruttore del tribunale di Firenze; b) la signora
Claudia Baldini ed il signor Guerrino Toffolo nel giudizio promosso con
ordinanza 22 gennaio 1969 del pretore di Roma; c) il dott. Massimo Igliori nel
giudizio promosso con ordinanza 3 febbraio 1969 del pretore di Roma.
Secondo la difesa del Furino
(deduzioni del 30 aprile 1969), rispetto alla relazione adulterina ed al
concubinato si verifica la stessa disparità di trattamento che prima della
sentenza 126 della Corte costituzionale esisteva fra adulterio della moglie e
adulterio del marito: permane, cioè, una inammissibile diseguaglianza che non
trova riscontro nell'attuale realtà sociale e che finisce per incidere
negativamente sulla unità familiare.
La difesa della Baldini (deduzioni
del 9 giugno 1969) mette in evidenza che, prima della dichiarazione di
illegittimità del primo comma, l'art. 559 del Codice penale, valutato
congiuntamente con l'art. 81, puniva l'adulterio semplice, la relazione
adulterina e l'adulterio continuato con pene di crescente gravità:
rispettivamente, nel massimo della pena, con uno, due e tre anni di reclusione.
Ciò dimostrerebbe che il legislatore ha considerato il reato di adulterio in
modo unitario, ritenendo che la relazione adulterina costituisca un fatto meno
grave della condotta della donna coniugata che, sino al limite della
prostituzione, si conceda ripetutamente ad uomini diversi: di conseguenza l'art.
559 del Codice penale non poteva venir meno in una delle sue parti senza dar
luogo a disparità di trattamento ancora più gravi ed ingiuste di quelle
derivanti dall'applicazione della norma nella sua integrità. Secondo la stessa
difesa, inoltre, la diseguaglianza fra marito e moglie determinata dal terzo
comma dell'art. 559 e dall'art. 560 sarebbe stata accentuata notevolmente dalla
interpretazione giurisprudenziale concernente gli elementi necessari per la
sussistenza dell'uno o dell'altro reato.
Considerazioni analoghe sono svolte
nelle deduzioni difensive (9 giugno 1969) del signor Toffolo.
Nell'atto di costituzione del 10
giugno 1969, il dott. Igliori, parte civile nel procedimento per relazione
adulterina a carico di Angela Lante della Rovere, sostiene che la lettera
dell'articolo 559 non implicherebbe una diversità di trattamento fra i due
coniugi, giacché se é vero che il reato di concubinato postula la notorietà del
mantenimento della concubina "altrove", é altrettanto vero che il
concetto di relazione adulterina non esclude, di per sé, la notorietà della
relazione stessa. Si osserva ad ogni modo che la pretesa diversità di
trattamento sarebbe determinata solo dalla presenza dell'avverbio
"notoriamente" nel testo dell'art. 560: eliminato tale avverbio, non
vi sarebbe più differenza fra relazione adulterina e concubinato.
Nell'udienza pubblica le parti hanno
illustrato le rispettive tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione -
denunziando gli articoli 559, terzo comma (relazione adulterina), e 560, primo
comma (concubinato) del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione - propongono identiche o connesse questioni di legittimità
costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi
nell'udienza pubblica, vengono riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Alcuni dei giudici a quo e,
nella discussione orale, una delle parti in causa hanno sostenuto che alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 559 del
Codice penale, pronunciata con la sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 di questa Corte, andrebbe
riconosciuto l'effetto di una immediata caducazione o, quanto meno, di una
conseguenziale ed automatica illegittimità costituzionale del terzo comma dello
stesso articolo. Tale tesi, basata sulla premessa che nel sistema dell'art. 559
la relazione adulterina sarebbe punita come circostanza aggravante speciale o
come particolare ipotesi di continuazione del semplice adulterio, deve essere
disattesa perché, come la Corte avvertì nella ricordata decisione, si tratta,
invece, di un delitto con propria, autonoma configurazione: ciò risulta dalla
diversità della fattispecie prevista dalla norma indicata, che non si esaurisce
in una semplice ripetizione di singoli atti di adulterio, ed é confermato dalla
circostanza che la pena stabilita dalla legge non é differenziata, nel minimo,
da quella che colpiva il reato di adulterio.
3. - Due ordinanze del pretore di
Roma (n. 114 e n. 193 del 1969) denunciano l'art. 560 del Codice penale, oltre
che in riferimento al principio di eguaglianza fra i coniugi, anche sotto il
profilo della violazione della tutela che l'art. 29 della Costituzione accorda
all'integrità del nucleo familiare. Ad avviso di quel giudice, infatti, la
rilevanza penale dell'inosservanza del dovere di fedeltà coniugale
comprometterebbe la esistenza stessa della comunità familiare, messa in
pericolo dalla proposizione dell'istanza punitiva e dall'eventuale condanna di
uno dei coniugi.
La Corte ritiene che la questione
proposta in tali termini non possa essere accolta. Ed infatti, se é vero che
l'art. 29 della Costituzione protegge la unità familiare (fino al punto da
sacrificare a questa, quando ciò sia assolutamente necessario, anche
l'eguaglianza fra i coniugi) e se é indubbio che il legislatore ordinario non
può dettare una disciplina non coerente con la protezione di quel bene, é
altrettanto vero e certo che proprio a garanzia della suddetta unità gli
obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale devono essere
presidiati da sanzioni che risultino idonee a svolgere anche una funzione
preventiva. Ed appartiene alla politica legislativa il potere di stabilire, in
relazione ad un determinato contesto storico, se siano sufficienti le sanzioni
di natura civile o se sia necessario disporre anche misure penali.
4. - La discrezionalità politica del
legislatore, tuttavia, non può essere esercitata che nel rispetto del principio
di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, imposto dall'articolo 29,
secondo comma, della Costituzione. Ed é alla stregua di tale principio che
l'indagine demandata alla Corte da tutte le ordinanze di rimessione deve essere
ora rivolta a verificare se, dichiarati illegittimi il primo ed il secondo
comma dell'art. 559 del Codice penale, la residua disciplina contenuta nel
terzo comma (relazione adulterina) e quella dettata dal primo comma dell'art.
560 (concubinato) - disposizioni entrambe impugnate - pongano in essere una non
consentita disparità di trattamento fra marito e moglie.
5. - A tal proposito é di
fondamentale importanza la constatazione che relazione adulterina e concubinato
sono reati fra loro strutturalmente diversi. Si può qui prescindere dalla
questione se l'espressione "tenere una concubina" usata nel primo
comma dell'art. 560 stia già ad indicare che la legge richieda, ai fini della
punizione del marito, qualcosa di più della semplice relazione con una donna
diversa dalla moglie. A mettere in evidenza la netta differenza fra i due
delitti é sufficiente la circostanza che per il reato di concubinato é
necessario che la consumazione abbia luogo "nella casa coniugale o
notoriamente altrove", mentre per la relazione adulterina appaiono del
tutto indifferenti le modalità di svolgimento: il che é quanto dire che quelle
violazioni della fedeltà coniugale che sono necessarie e sufficienti ad
integrare il reato di relazione adulterina imputabile alla moglie non bastano,
se commesse dal marito, a renderlo colpevole di concubinato. E se identici
comportamenti sono penalmente rilevanti per l'un coniuge e irrilevanti per
l'altro, bisogna concludere che le disposizioni impugnate dettano una
disciplina differenziata per il marito e per la moglie, nonostante che la legge
(art. 143 Cod. civ.) ponga a carico di entrambi il dovere di fedeltà coniugale.
6. - Per giustificare validamente
sul piano costituzionale la riscontrata diversità di trattamento non possono
essere prese in considerazione ragioni che non siano strettamente connesse con
l'esigenza di salvaguardare l'unità familiare.
La Corte ha già affermato (sent. n. 126 del 1968) che ai fini del controllo di
legittimità costituzionale dei diritti o degli obblighi conferiti o imposti
dalla legge al marito ed alla moglie occorre far riferimento non già all'art.
3, ma all'art. 29 della Costituzione, ed ha interpretato quest'ultima
disposizione (sentenza
n. 127 dello stesso anno) nel senso che la Costituzione direttamente impone
che la disciplina giuridica del matrimonio - col solo limite della unità della
famiglia - contempli obblighi e diritti eguali per l'uomo e per la donna.
Ribadendo questi principi, si deve ritenere che in generale nella
regolamentazione dei rapporti tra i coniugi nascenti dal matrimonio é vietato
al legislatore di dar rilievo a ragioni di differenziazione diverse da quelle
concernenti la predetta unità. Per la materia qui in esame non possono, perciò,
spiegare influenza tutte quelle valutazioni che si connettano alla supposta
maggior gravità della condotta infedele della moglie od al diverso
atteggiamento della società di fronte all'infedeltà dell'uomo e della donna.
Tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 del Codice penale - come in
occasione del controllo di legittimità costituzionale del reato di adulterio la
Corte ebbe già ad osservare - reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna
non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua
situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e dei doveri
coniugali. Non sta alla Corte verificare se e quali modificazioni in questo
campo il nostro tempo abbia portato nella coscienza sociale. Ma é compito
indiscutibile della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella
disciplina, quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il
sopravvenuto principio costituzionale e dichiarare l'illegittimità di tutte quelle
disparità di trattamento fra coniugi che non siano giustificate dall'unità
familiare: vale a dire dall'unico limite che la Costituzione prevede.
A quest'ultimo proposito la Corte
non può non confermare, per quanto concerne le attuali questioni, quanto fu
detto in entrambe le ricordate decisioni dello scorso anno e, cioè, che il
trattamento più severo per l'infedeltà della moglie, più indulgente per
l'infedeltà del marito (e, cioè, proprio la disparità di trattamento) può
addirittura esser causa di disgregazione della famiglia: in ogni caso é certo
che non é possibile considerarlo come finalizzato alla tutela della sua unità.
Per giungere ad opposta conclusione non é certo pertinente affermare che la
punizione della moglie fedifraga risponde all'esigenza di salvaguardare la
famiglia. Poiché la tutela di tale esigenza deve necessariamente coordinarsi
col principio di eguaglianza, occorrerebbe dimostrare che, una volta stabilito
che la relazione adulterina della donna debba costituire reato, punire il marito
per una fattispecie identica significherebbe mettere in pericolo l'unità del
nucleo familiare. Ma é sufficiente enunciare questa ipotesi di giustificazione
per coglierne l'assoluta irrazionalità.
7. - A conclusione di quanto fin qui
si é detto, si deve riconoscere che il terzo comma dell'art. 559 del Codice
penale, poiché punisce la moglie anche per fatt; che se commessi dal marito
sono penalmente irrilevanti, é costituzionalmente illegittimo. Ma la
dichiarazione di illegittimità deve colpire altresì il primo comma dell'art.
560, sia perché é il concorso di entrambe le norme penali che dà vita, a causa
dell'eterogeneità delle fattispecie delittuose in esse contemplate, ad una non
consentita disparità di trattamento fra moglie e marito, sia perché, ove fosse
annullata la sola previsione della relazione adulterina della moglie,
l'ordinamento verrebbe a dar rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560,
alla infedeltà coniugale del marito, con conseguente identica violazione del
principio di eguaglianza.
In relazione a quanto si é detto nel
n. 3, é opportuno rilevare che, derivando l'illegittimità delle due
disposizioni dalla disparità di trattamento dei coniugi, il legislatore
conserva, nell'ambito della sua discrezionalità politica, il potere di stabilire
se ed in quali ipotesi la violazione del dovere di fedeltà coniugale debba
costituire reato, ma nel rispetto dell'art. 29 della Costituzione sarà tenuto a
dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.
8. - All'illegittimità
costituzionale del terzo comma dell'art. 559 e del primo comma dell'art. 560
del Codice penale é conseguenziale - e va dichiarata ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità delle seguenti disposizioni
dello stesso Codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) art. 560, commi secondo e
terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto
previsto dall'art. 560; 5) art. 562, secondo e terzo comma; 6) art. 563.
9. - In conseguenza delle pronunce
di cui innanzi é assorbita la questione, sollevata da qualcuna delle ordinanze
di rimessione, concernente la disciplina dettata dal combinato disposto
dell'art. 559, comma terzo, e 561 del Codice penale per i coniugi legalmente
separati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità
costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo, del Codice
penale;
ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni dello stesso Codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) articolo 560,
commi secondo e terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte
relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il
delitto di concubinato; 5) art. 562, commi secondo e terzo; 6) art. 563.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.
Giuseppe BRANCA -
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 3
dicembre 1969.