SENTENZA N. 45
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 145, primo comma, e 156, primo comma, del Codice
civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 gennaio
1967 dal tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Lo
Monaco Giacoma e Interlandi Vincenzo, iscritta al n. 126 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29
luglio 1967;
2) ordinanza emessa il 23 maggio
1967 dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Bertocchi
Lidia e Traina Franco Cesare, iscritta al n. 156 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre
1967;
3) ordinanza emessa il 29 aprile
1967 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Dolci Maria
Angela e Bellino Francesco, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre
1967;
4) ordinanza emessa il 5 luglio 1967
dalla Corte suprema di cassazione - sezione prima civile - nel procedimento
civile vertente tra Ameghino Remo e Iannitto Clara, iscritta al n. 192 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 271 del 28 ottobre 1967;
5) ordinanza emessa il 7 luglio 1967
dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Roscica Francesca
e Caronia Vincenzo, iscritta al n. 221 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;
6) ordinanza emessa il 14 luglio
1967 dal tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra Gigliarelli
Anita e Cosmi Aldo, iscritta al n. 229 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967;
7) ordinanza emessa il 31 ottobre
1967 dalla Corte suprema di cassazione - sezione prima civile - nel
procedimento civile vertente tra Frigerio Giuseppina e Santambrogio Primo,
iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968;
8) ordinanza emessa l'8 gennaio 1968
dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Serra Bruno
e Basile Vera, iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968;
9) ordinanza emessa il 31 maggio
1968 dal tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente tra Gini Lola e
Mancini Giuseppe, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
10) ordinanza emessa il 19 gennaio
1968 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Samoggia Alessandro e Barbieri Lina, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto
1968;
11) ordinanza emessa il 9 maggio
1968 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra Gasparini Italo e Rossi Giulia, iscritta al n. 233 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318
del 14 dicembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Bertocchi Lidia, Traina Franco Cesare, Ameghino Remo, Iannitto Clara, Frigerio
Giuseppina, Serra Bruno, Mancini Giuseppe e Rossi Giulia;
udita nell'udienza pubblica del 12
febbraio 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Massimo Severo
Giannini e Giorgio Franco, per Traina, l'avv. Pietro Mancini, per Ameghino,
l'avv. Antonio Acquaroli, per Mancini; l'avv. Bruno Gallo, per Bertocchi, e
l'avv. Lelio della Pietra, per Iannitto.
Ritenuto in fatto
1. - Dieci ordinanze di varie
autorità giudiziarie (ord. 26 gennaio 1967 del tribunale di Caltagirone; 23
maggio 1967 del tribunale di Venezia; 28 aprile 1967 del Tribunale di Torino; 5
luglio 1967 della Corte di cassazione; 7 luglio 1967 del tribunale di Palermo;
14 luglio 1967 del tribunale di Perugia; 31 ottobre 1967 della Corte di
cassazione; 8 gennaio 1968 della Corte di appello di Roma; 31 maggio 1968 del
tribunale di Lucca; 19 gennaio 1968 della Corte di appello di Bologna) hanno
sollevato una questione di legittimità costituzionale concernente il primo
comma dell'art. 156 del Codice civile nella parte in cui - in relazione a
quanto dispone l'articolo 145 del codice civile - viene posto a carico del marito,
in regime di separazione per colpa di lui, l'obbligo di somministrare alla
moglie tutto ciò che é necessario ai bisogni della vita, indipendentemente
dalle condizioni economiche di costei.
In termini sostanzialmente analoghi
le ordinanze, dopo aver rilevato che in forza della stessa disposizione in caso
di separazione per colpa della moglie il marito incolpevole ha diritto al
mantenimento solo se non ha mezzi sufficienti, sostengono che le ragioni poste
dalla Corte a fondamento della sentenza n. 46 del
1966, relativa all'ipotesi di separazione consensuale, sono invocabili
anche per quella parte dell'art. 156, primo comma, del Codice civile che viene
ora impugnata. Se con la separazione personale sono venuti meno i presupposti
dell'unità familiare e se, di conseguenza, le esigenze a questa connesse non
possono più essere invocate per consentire deroghe alla parità dei coniugi, la
disciplina dettata dalla disposizione denunziata viola gli artt. 3 e 29 della
Costituzione perché, considerando rilevanti o irrilevanti, secondo si tratti
del marito o della moglie incolpevoli, i mezzi economici di cui il soggetto
dispone, perpetua un regime differenziato dei rapporti fra i coniugi, quale risulta
dall'art. 145 del Codice civile, che non trova giustificazione nell'unità
familiare, non più operante una volta che sia intervenuta la separazione.
2. - Le ordinanze sono state
ritualmente notificate alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicate ai Presidenti delle due Camere e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
3. - Nel giudizio promosso
dall'ordinanza 23 maggio 1967 del tribunale di Venezia si sono costituiti il
dott. Franco Cesare Traina e la signora Lidia Bertocchi.
Nell'atto di deduzioni depositato il
19 luglio 1967 la difesa del dott. Traina, dopo aver riassunto i fatti relativi
al giudizio di merito, ricorda le ragioni storico-sociali che un tempo, ma solo
fino ad un certo punto, potevano costituire la ratio della disciplina dettata
dall'art. 145 del Codice civile per i rapporti patrimoniali fra coniugi e mette
in rilievo che nella nuova realtà, nella quale la donna é stata effettivamente
equiparata all'uomo soprattutto sul terreno dell'economia e del lavoro, quel
regime di discriminazione fra marito e moglie non trova più giustificazione, e
poiché non é invocabile il limite dell'unità familiare (unità che non sarebbe
certo minacciata se i coniugi dovessero concorrere al reciproco mantenimento in
proporzione dei loro redditi così come devono concorrere al mantenimento della
prole), risulta violato l'art. 29 della Costituzione. Ad ogni modo, ad avviso
della difesa, le ragioni esposte dalla Corte nella sentenza n. 46 del
1966 devono necessariamente valere per qualsiasi ipotesi di separazione,
senza che possa aver rilievo la causa alla quale questa sia dovuta: in effetti
l'art. 156 non distingue affatto a seconda che sia in colpa o meno il coniuge
nei cui confronti i diritti sono fatti valere, bensì soltanto a seconda che sia
o non sia in colpa il coniuge dei cui diritti si tratta. Risulta allora
inconcepibile che la sperequazione a favore della moglie possa ritenersi
giustificata solo perché la separazione, anziché essere stata decisa di comune
accordo, sia stata pronunciata per colpa: in nessun modo, infatti, può
ammettersi che il marito in colpa debba continuare a mantenere la moglie senza
riguardo alle sostanze di lei e, viceversa, la moglie in colpa debba contribuire
al mantenimento del marito solo se questi non abbia mezzi sufficienti. Quel che
rende non invocabile il limite di cui all'art. 29 della Costituzione - così
conclude la difesa - non é lo stato soggettivo di colpa, ma il fatto obiettivo
della separazione.
La difesa della signora Bertocchi
nell'atto di costituzione del 27 luglio 1967 ed in una memoria depositata il 30
gennaio 1969, dopo aver a sua volta ricordato le vicende giudiziarie relative
alla sua separazione dal marito, sostiene che la valutazione dell'attuale
questione di legittimità costituzionale deve essere condotta tenendo presente
l'intero sistema giuridico nel quale si inquadra la disciplina degli obblighi
patrimoniali dell'un coniuge verso l'altro. Da esso emerge che il contributo di
assistenza che il marito é tenuto a prestare alla moglie é , in definitiva, un
obbligo correlativo ed equivalente agli obblighi, sia pure di diversa natura,
gravanti sulla moglie e trova giustificazione nel proporzionale equilibrio
delle funzione svolte nel comune superiore interesse della famiglia: sottrarre
il marito all'obbligo del mantenimento della moglie significherebbe imporre a
questa di procacciarsi i mezzi di sussistenza, distogliendola dai compiti ad
essa naturalmente affidati nell'ambito familiare, e con ciò si infrangerebbe
quella complessiva equivalenza di diritti e di doveri nella quale si sostanzia
l'eguaglianza morale e giuridica voluta dalla Costituzione. Sulla base di tale
premessa - a proposito della quale vengono ricordate la sentenza n. 144 del 1967 con la quale questa Corte ha
respinto la questione concernente l'art. 145 del Codice civile e la sentenza n. 102 dello stesso anno relativa agli
artt. 316 e 320 del Codice civile - la difesa sostiene che l'attuale questione
di legittimità deve essere dichiarata non fondata: ammettere, infatti, che il
marito per colpa del quale é stata pronunziata la separazione si avvantaggi
economicamente liberandosi dagli oneri che la legge gli impone durante la
convivenza significherebbe favorire la disgregazione familiare ed attuare un
regime giuridico contrario a quello voluto dalla Costituzione.
4. - Nel giudizio promosso con
ordinanza 5 luglio 1967 della Corte di cassazione si sono costituiti il signor
Remo Ameghino, con atto depositato il 27 settembre 1967, e la signora Clara
Iannitto, con atto depositato il 9 agosto 1967.
La difesa dell'Ameghino, premesso
che la disciplina dettata dall'art. 145 del Codice civile risponde ad una
concezione dei rapporti tra i coniugi insensibile all'esigenza della parità ed
é in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, rileva che, comunque,
certamente incostituzionale é il primo comma dell'art. 156 del Codice civile
anche nella parte in cui esso dispone circa gli effetti della separazione per
colpa. Anche in questo caso, infatti, devono valere le ragioni esposte dalla
Corte nella sentenza n. 46 del 1966, perché, una volta intervenuta la
separazione, nessuna esigenza di unità familiare può ancora giustificare una
gravosa diseguaglianza fra i coniugi ed il principio di parità deve
necessariamente riprendere tutta la sua estensione.
La difesa della Iannitto sostiene
che la decisione dell'attuale questione non può prescindere da una valutazione
del complesso sistema dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio ed
illustra ampiamente le ragioni che inducono a ritenere che il regime dettato
dall'art. 145 del Codice civile e, più in generale ,del capo IV del primo libro
del Codice, rispetta pienamente l'art. 29 della Costituzione: diritti e doveri
dei coniugi, considerati necessariamente in un quadro unitario, soddisfano il
principio dell'eguaglianza morale e giuridica, secondo le funzioni che ciascuno
dei due coniugi é chiamato a svolgere nella famiglia e con i limiti necessari a
garantire l'unità. Ad avviso della difesa, la pronunzia della Corte relativa
alla parziale illegittimità del primo comma dell'art.
5. - Nel giudizio promosso
dall'ordinanza 31 ottobre 1967 della Corte di cassazione si é costituita con
atto del 1 marzo 1968 la signora Giuseppina Frigerio in Santambrogio.
Nelle deduzioni ed in una successiva
memoria depositata il 29 gennaio 1969 la difesa sostiene che una soluzione
dell'attuale questione nel senso che il marito per colpa del quale sia stata
pronunziata la separazione debba provvedere a quanto occorre alla moglie se
questa non abbia mezzi e, invece, non debba a tanto provvedere se la moglie sia
abbiente, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per due ragioni:
perché verrebbero trattati in modo diseguale i mariti che abbiano tenuto il
medesimo contegno, in base ad una circostanza (posizione economica della
moglie) estranea al loro comportamento; perché verrebbero trattate in modo
eguale situazioni diseguali col porre la moglie separata per colpa del marito,
se essa abbia mezzi, nella stessa posizione della moglie separata per propria
colpa. Per quanto riguarda l'art. 29 della Costituzione, la difesa mette in
evidenza, anzitutto, che se si accogliesse un concetto di eguaglianza assoluta
fra i coniugi dovrebbe cadere l'art. 144 del Codice civile, in forza del quale
il marito é capo della famiglia, e dovrebbero cadere altresì le norme sulla
patria potestà e sulla rappresentanza del minore, che invece sono state
ritenute non in contrasto con
La difesa conclude con
l'osservazione che la separazione é considerata come una situazione transitoria,
in riferimento alla quale il legislatore appare giustamente incline a favorire
il ristabilimento della convivenza: l'obbligo scaturante dal primo comma
dell'art. 156 é una spinta al ravvedimento del marito e comunque il suo
carattere sanzionatorio connesso alla colpa e rivolto sempre a spingere verso
la ricostituzione della famiglia concorre a far ritenere che non sussiste
alcuna violazione dell'art. 29 della Costituzione.
6. - Nel giudizio promosso con
l'ordinanza 8 gennaio 1968 della Corte di appello di Roma si é costituito (atto
depositato il 27 marzo 1968) il signor Bruno Serra, il quale, dopo aver
riportato i termini della questione sollevata dal giudice a quo, osserva che la
disposizione impugnata non si armonizza con l'attuale assetto sociale che
consente alla donna sempre più frequentemente di disporre di redditi propri:
venuta meno l'unità familiare con la separazione, non può più sussistere
l'obbligo di mantenere la moglie in ogni caso e senza alcun riferimento alle
rispettive sostanze dei coniugi.
Anche il signor Giuseppe Mancini,
costituitosi con atto 25 giugno 1968 nel giudizio promosso con ordinanza 31
maggio 1968 del tribunale di Lucca, ha chiesto che l'art. 156, primo comma,
venga dichiarato illegittimo a causa della disparità che la disposizione
impugnata crea in una ipotesi nella quale il vincolo matrimoniale é risoluto di
fatto e non é più operante l'esigenza di garantire l'unità familiare.
7. - Un'altra ordinanza é stata
emanata il 9 maggio 1968 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente fra i coniugi Italo Gasparini e Giulia Rossi ed in
riferimento all'istanza con la quale quest'ultima, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 708 del Codice di procedura civile, ha chiesto la modifica
dell'ordinanza provvisoria emessa il 26 aprile 1955 dal Presidente del
tribunale.
Nel provvedimento di rimessione il
giudice richiama la sentenza n. 46 del
1966 ed esprime l'avviso che le ragioni ivi esposte dalla Corte debbano
valere non solo anche per il caso di dichiarata separazione per colpa del
marito ma anche nel corso di tale giudizio, fino al cui esito entrambi i
coniugi devono essere considerati non colpevoli. Contro questa tesi non si potrebbe
opporre che
L'ordinanza é stata ritualmente
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata
ai Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Innanzi a questa Corte si é
costituita, con atto depositato il 3 gennaio 1969, la signora Giulia Rossi, la
quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile e,
subordinatamente, infondata.
Per quanto riguarda l'eccezione
preliminare, la difesa, dopo aver posto in rilievo che nel caso di specie deve
essere adottato uno dei provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art.
708 del codice di procedura civile e caratterizzati da una discrezionalità che
va esercitata in base ad una prudente valutazione di opportunità, osserva che
il giudice istruttore é stato chiamato ad una sommaria cognizione del mutamento
delle circostanze rispetto a quelle sussistenti nel momento in cui fu adottato
il provvedimento presidenziale e non già ad accertare la volontà della legge sul
fondamento di una completa cognizione di merito: dal che consegue che non
devono trovare specifica applicazione le norme della cui costituzionalità si
dubita.
Nel merito la difesa mette in
evidenza che l'autorizzazione presidenziale di vivere separatamente non produce
alcuno degli effetti connessi alla pronunzia di separazione per colpa: solo
questa, col suo carattere costitutivo, potrà modificare lo stato matrimoniale;
prima di essa, eccetto il fatto che la convivenza é provvisoriamente sospesa,
nessuno degli obblighi derivanti dal matrimonio viene meno ed é ampiamente
operante la deroga che l'art. 29 della Costituzione pone alla parità dei
coniugi in funzione dell'unità familiare.
8. - Nell'udienza pubblica gli
avvocati intervenuti nella discussione hanno insistito nelle proprie tesi e
conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le undici ordinanze indicate in
epigrafe propongono analoghe questioni di legittimità costituzionale e pertanto
i relativi giudizi - congiuntamente discussi nell'udienza pubblica - possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Le ordinanze di rimessione -
salvo quanto si dirà al n. 5 per quanto riguarda l'ordinanza emessa il 9 maggio
1968 dal giudice istruttore civile del tribunale di Milano - riguardano tutte
l'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui tale
disposizione, valutata in relazione all'art. 145 dello stesso Codice, pone a
carico del marito, in regime di separazione personale per esclusiva colpa di
lui, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che é necessario ai
bisogni della vita. Come risulta dalle rispettive motivazioni, questo é anche
l'unico oggetto del giudizio promosso dal tribunale di Caltagirone, nonostante
che nel dispositivo si faccia riferimento agli "artt. 156, comma primo, e
145, comma primo, del Codice civile", e del giudizio promosso dal
tribunale di Palermo, ancorché nel dispositivo la norma impugnata venga
identificata con "l'art. 145, comma primo, in relazione all'art. 156,
cpv., del Codice civile".
3. - Il primo comma dell'art. 156
del Codice civile nella sua sintetica formulazione testuale contiene una
duplice statuizione, l'una relativa ai coniugi consensualmente separati,
l'altra concernente il coniuge incolpevole nel caso di separazione pronunziata
per colpa dell'altro coniuge: la disciplina é uniforme, nel senso che i
soggetti presi in considerazione dalla disposizione conservano i diritti
inerenti alla loro qualità di coniuge che non siano incompatibili con lo stato
di separazione.
Limitando il discorso ai soli
rapporti patrimoniali inter-coniugali, é da osservare che dal predetto testo,
interpretato in relazione al disposto dell'art. 145 del Codice civile,
discendeva, prima della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale
pronunziata con sentenza
n. 46 del 1966, che nell'ipotesi di separazione consensuale la moglie
conservasse il diritto alla somministrazione di tutto ciò che é necessario ai
bisogni della vita in proporzione delle sostanze del marito e indipendentemente
dalle proprie condizioni economiche; e discende tuttora - giacché la predetta
dichiarazione di illegittimità ha avuto ad oggetto solo la disciplina degli
effetti della separazione consensuale - che quel diritto, nella descritta
configurazione, la moglie conserva nel caso di separazione disposta per colpa
del marito.
A seguito della ricordata decisione
del 1966 il diritto della moglie consensualmente separata risulta condizionato
dalle risorse di cui ella personalmente disponga. L'attuale thema decidendum consiste nell'accertare
se l'art. 156, primo comma, nella parte ora impugnata, in quanto considera
irrilevanti le condizioni economiche della moglie in riferimento al diritto di
questa nei confronti del marito per colpa del quale la separazione sia
intervenuta, risulti contrastante con l'eguaglianza dei coniugi e se, di
conseguenza, si debba pervenire ad una parziale dichiarazione di illegittimità,
analoga a quella pronunciata a proposito dell'ipotesi di separazione
consensuale.
4. - La presente questione di
legittimità costituzionale si basa sul duplice presupposto che la norma
impugnata sottoponga marito e moglie ad un trattamento diseguale e che tale
diseguaglianza non possa giustificarsi in funzione dell'unità familiare. Da un
lato, si osserva che nel caso di separazione per colpa della moglie il diritto
del marito al mantenimento é condizionato all'insufficienza dei suoi mezzi
economici, mentre nel caso di separazione per colpa del marito la moglie ha
diritto alle somministrazioni quali che siano le proprie risorse; si rileva,
dall'altro, che con l'intervenuta separazione é cessata l'unità familiare e non
é quindi invocabile il limite della parità dei coniugi consentito dall'art. 29
della Costituzione. In definitiva, ad avviso dei giudici che hanno sollevato la
questione, questa si porrebbe in termini assolutamente identici a quelli della
questione decisa con la precedente sentenza.
) non in
contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione - durante lo stato di
convivenza la moglie ha diritto alla somministrazione di tutto ciò che é
necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sostanze del marito e
indipendentemente dai mezzi di cui ella disponga, non si può consentire che il
marito, nel dar luogo alla separazione per propria colpa, ponga in essere la
premessa, ove la moglie sia fornita di risorse economiche, per affrancarsi, in
tutto o in parte, dai suoi obblighi. Una disciplina dalla quale discendesse
questa conseguenza sacrificherebbe alla parità formale delle fattispecie
normative relative ai diritti della moglie o del marito incolpevole quella
eguaglianza sostanziale alla quale il legislatore deve aver riguardo quando si
tratti di regolare i rapporti fra i due soggetti: nel doveroso rispetto di essa
la legge non può all'illecito commesso da uno dei due collegare conseguenze
negative nella sfera giuridica dell'altro, né può disporre un trattamento che
sia tale da poter recare svantaggio a chi ha subito il torto, vantaggio a chi
lo ha commesso.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE