SENTENZA
N. 62
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma secondo, della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 6 dicembre 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e
indirette di Avellino su ricorso di Maffei Generosa contro l'Ufficio del
registro di Avellino, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 144 del 13 giugno
1964;
2) ordinanza emessa
il 29 maggio 1964 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e
indirette di Avellino su ricorso di Benigni Achille contro l'Ufficio del
registro di Avellino, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 39 del 13 febbraio
1965.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 26 maggio 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di aste
pubbliche celebrate per la vendita di beni di pertinenza fallimentare e di beni
sottoposti ad esecuzione immobiliare, Maffei Generosa e Benigni Achille si
resero aggiudicatari di alcuni immobili. Poiché l'Ufficio del registro aveva
sottoposto tali immobili a giudizio di congruità, elevandone conseguentemente
il valore, gli interessati, con ricorso diretto alla Commissione provinciale
delle imposte dirette ed indirette di Avellino, impugnarono l'avviso di
accertamento ad essi notificato, e ne chiesero l'annullamento, sostenendo che,
ai sensi dell'art. 50, comma secondo, della legge di registro 30 dicembre 1923,
n. 3269, gli immobili acquistati all'asta pubblica non vanno assoggettati a
giudizio di stima dovendosi l'imposta calcolare, per espresso disposto della
norma, sulla base del prezzo di aggiudicazione definitiva.
La Commissione
provinciale, con ordinanze emesse in data 6 dicembre 1963 e 29 maggio 1964,
dopo aver disatteso la tesi dell'Ufficio del registro, secondo la quale anche
nelle vendite di immobili ai pubblici incanti, non sarebbe precluso all'erario
di ricercare il valore venale di detti beni, a norma degli artt. 30 e 33 della
legge di registro, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 50, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione.
Ha ritenuto la
Commissione che la norma impugnata, in virtù della quale non é consentito
accertare l'effettivo valore del bene, crea una palese sperequazione tra il
cittadino acquirente ai pubblici incanti e colui che acquista con convenzione
privata, riservando al primo un trattamento di favore che non si giustifica ed
in cui si ravvisa, per contro, la violazione del principio, garantito dalla
Costituzione, secondo il quale a parità di situazioni giuridiche, deve
corrispondere parità di disciplina giuridica.
Le due ordinanze,
ritualmente comunicate e notificate alle parti ed al Presidente del Consiglio
dei Ministri, sono state rispettivamente pubblicate sulle Gazzette Ufficiali
della Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964 e n. 39 del 13 febbraio 1965.
Nel presente giudizio
le parti private non si sono costituite.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, é intervenuto solo nel giudizio promosso con l'ordinanza 6 dicembre 1963
iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1964, con deposito di atto di
intervento in cancelleria in data 1 luglio 1964.
L'Avvocatura afferma
che la proposta questione di legittimità deve considerarsi o insussistente o
infondata a seconda dell'interpretazione che si accolga della norma impugnata.
Se si ritiene -
condividendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria - che anche per gli
immobili venduti ai pubblici incanti ai sensi dell'art. 50, sia ammissibile il
giudizio di stima dell'Amministrazione diretto ad accertare il valore venale di
tali immobili, allora la questione di legittimità costituzionale non avrebbe
ragion d'essere dal momento che nessuna disparità di trattamento fiscale vi
sarebbe tra beni trasferiti con detto sistema e beni venduti su libero mercato.
Se, invece, si
accoglie l'interpretazione contraria - costantemente affermata dalla
giurisprudenza della Cassazione e della Commissione centrale - secondo la quale
la disposizione impugnata impedisce all'ufficio il successivo accertamento del
valore venale degli immobili trasferiti per asta pubblica, la questione di
costituzionalità deve dichiararsi non fondata sia in riferimento all'art. 3 che
all'art. 53 della Costituzione.
Sotto il primo aspetto
l'Avvocatura rileva che non sussiste nella specie violazione del principio di
eguaglianza dei cittadini in quanto il legislatore può disciplinare con norme
diverse situazioni che egli considera differenziate e tale diversità di
trattamento non é illegittima se non é fondata su particolari condizioni
personali e sociali e se riguarda non singoli ma categorie di cittadini.
Per quanto riguarda
la pretesa violazione dell'art. 53 della Costituzione, per il quale tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva, l'Avvocatura afferma che la particolare disciplina dettata
dall'art. 50 per gli acquirenti all'asta pubblica trova ampie ed evidenti
giustificazioni.
In primo luogo essa é
giustificata dal fatto che le peculiari modalità che regolano i trasferimenti
nelle aste garantiscono adeguatamente l'obiettività e la certezza del prezzo
pagato, nonché, quanto meno in via preventiva, la congruità di esso rispetto al
valore venale del bene; in secondo luogo, perché tale disciplina soddisfa ad un
interesse pubblico quale la regolarità degli incanti, consentendo a chi ad essi
partecipa di valutare con sicurezza la somma complessiva che dovrà pagare nel
caso risulti aggiudicatario di beni.
Considerato
in diritto
1. - Le due ordinanze
di rimessione, indicate in epigrafe, prospettano alla Corte la medesima
questione di legittimità costituzionale. Esse, pertanto, sono state
congiuntamente discusse e possono essere decise con unica sentenza.
2. - La Commissione
provinciale delle imposte di Avellino ha sollevato la questione di legittimità
ritenendo che la disposizione contenuta nell'art. 50, comma secondo, della
legge del registro - approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - precluda
all'Amministrazione delle finanze di procedere all'accertamento del valore
venale in comune commercio dei beni aggiudicati nelle vendite ai pubblici
incanti.
Secondo l'Avvocatura
dello Stato tale preclusione non sussisterebbe e perciò, venendo a cadere il
presupposto in base al quale la questione di legittimità é stata formulata,
verrebbe meno la questione stessa.
La tesi
dell'Avvocatura non può essere accolta.
Ad avviso della Corte
l'interpretazione data dal giudice a quo alla norma impugnata - corrispondente
a quella ormai consolidatasi nel tempo per costante affermazione sia della
Corte di cassazione, sia della Commissione centrale delle imposte - é esatta in
quanto trova adeguato fondamento, oltre che nella lettera, anche nella ratio
giustificatrice della disposizione denunciata.
3. - Passando ora
all'esame della proposta questione di legittimità, é anzitutto da rilevare che
il giudice a quo, mentre nella prima ordinanza di rimessione, ha ravvisato
contrasto tra la norma denunciata e i precetti contenuti negli artt. 3 e 53
della Costituzione, nella successiva ordinanza, invece, ha ravvisato
l'incostituzionalità in riferimento alla sola violazione del principio di
eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, mostrando così di
ritenere assorbita in questa seconda censura anche l'altra, ovvero considerando
che il precetto contenuto nel primo comma dell'art. 53 altro non rappresenti se
non uno specifico sviluppo, nel campo tributario, del principio di eguaglianza
sancito in via generale dall'art. 3. A tale conclusione induce, del resto,
anche il fatto che unico é il rilievo formulato dalla Commissione provinciale
delle imposte in ordine alle suddette violazioni: si lamenta in sostanza una
manifesta disparità di trattamento, relativamente all'obbligo tributario, tra
il contribuente che, acquistando un bene ad un'asta pubblica verrebbe a pagare
un'imposta di registro più bassa, perché calcolata sul prezzo di
aggiudicazione, ed il contribuente che, acquistando su libero mercato un
identico bene, verrebbe a pagare una imposta di gran lunga superiore a seguito
del giudizio di congruità da parte della finanza ai sensi degli artt. 30 e 33
della legge del registro.
La questione non é
fondata.
Il diverso criterio
di valutazione, dettato dalla norma in esame per le vendite di beni ai pubblici
incanti, si adegua alle evidenti ed innegabili differenze esistenti tra
siffatte vendite e quelle in libero commercio. É ben noto che con il sistema
della vendita ai pubblici incanti il trasferimento di un bene si realizza
attraverso la rigorosa osservanza di regole minuziose, unitariamente rivolte a
garantire il regolare svolgimento di una gara. Gli appositi mezzi di
pubblicità, l'osservanza delle forme e dei termini per la celebrazione
dell'asta, la determinazione di un prezzo base, il libero concorso delle
offerte, la sorveglianza costante delle pubbliche autorità rivolta ad evitare
qualsiasi turbativa violenta o fraudolenta dell'incanto, sono tutti strumenti
che la legge ha predisposto perché l'asta pubblica assolva il suo scopo:
consentire il conseguimento del giusto prezzo dei beni sotto il segno della
libertà economica e mediante il gioco della normale concorrenza e cioé di un
prezzo corrispondente al valore di mercato dei beni stessi.
Chiara quindi appare
la ragione della norma in esame: il legislatore ha ritenuto superflua, sulla
base di una sua discrezionale valutazione, qualsiasi indagine sulla
determinazione del valore del bene venduto ai pubblici incanti, ed ha
conseguentemente escluso l'ammissibilità del giudizio di stima, sia perché le
vendite effettuate con tale sistema - a differenza di quelle del libero mercato
- danno una assoluta garanzia sull'autenticità del prezzo pagato, sia perché,
quando l'asta é stata celebrata nella rigorosa osservanza delle forme e dei
termini dalla legge stabiliti, può a giusta ragione presumersi che il prezzo di
aggiudicazione sia veramente corrispondente nella misura massima possibile, in
quel dato luogo e in quel momento, a quel valore venale del bene acquistato su
libero mercato, che rappresenta ciò che il procedimento valutativo ricerca.
Nessun privilegio,
pertanto, la norma denunciata riserba a favore di coloro che si rendano
aggiudicatari di beni nei pubblici incanti e, conseguentemente a nessuna
ingiusta sperequazione essa dà luogo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause,
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma secondo, della
legge del registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, proposta con le due ordinanze citate in
epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 luglio 1965.