SENTENZA
N. 103
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del R. D. L. 13 marzo 1944, n. 88,
e degli artt. 2, 5, 7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, promosso con
ordinanza emessa il 7 aprile 1964 dalla Commissione distrettuale delle imposte
di Sorrento su ricorso della Società in liquidazione "Atlantica Agenzia
Marittima", iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 30 maggio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
giudizio promosso davanti alla Commissione distrettuale delle imposte di
Sorrento dalla Società in liquidazione "Atlantica Agenzia Marittima"
la difesa del contribuente eccepiva l'illegittimità degli artt. 2 e 4 del R. D.
L. 13 marzo 1944, n. 88, e 2, 5,7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, relativi
alla istituzione e al funzionamento delle Commissioni distrettuali in
riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione in quantoché con tali norme
non sarebbero state assicurate l'idoneità e l'indipendenza dei membri delle
Commissioni.
La Commissione
distrettuale con ordinanza 7 aprile 1964, accogliendo la suddetta eccezione, ha
proposto la questione di legittimità delle norme relative al procedimento di
formazione delle Commissioni distrettuali e precisamente di quelle contenute
negli artt. 2 e 4 del R. D. L. 13 marzo 1944, n. 88, e 2, 5, 6 e 10 del R. D. 8
luglio 1937, n. 1516, in riferimento al solo art. 108, secondo comma, della
Costituzione.
Secondo l'ordinanza
il contrasto tra le norme riguardanti la composizione delle Commissioni
distrettuali e il precetto costituzionale che vuole assicurata l'indipendenza e
l'imparzialità del giudice speciale dovrebbe ritenersi sussistente per le
seguenti circostanze: a) i membri delle Commissioni sono nominati
dall'Intendente di finanza e quindi si trovano in una situazione di soggezione
e dipendenza verso l'Intendente; b) la nomina dei membri da parte di un organo
che appartiene all'Amministrazione interessata é causa di ingiusta
sperequazione nel giudizio tributario fra il contribuente e l'Amministrazione;
c) mancano nelle disposizioni impugnate i criteri per la scelta dei membri o
quanto meno questi criteri sono troppo vaghi e generici e quindi inidonei ad
assicurare il requisito dell'indipendenza; d) infine, la durata della nomina,
relativamente breve e i criteri stabiliti per la declaratoria di decadenza dei
membri e per la sostituzione di quelli che siano venuti a cessare dalla carica,
ma non sono tali da garantire i membri delle Commissioni dall'arbitrio
dell'Intendente.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 30 maggio 1964.
Nel giudizio dinanzi
alla Corte le parti non si sono costituite, né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato
in diritto
1. - Nell'ordinanza
viene precisato che la questione di legittimità costituzionale deve intendersi
limitata agli artt. 2 e 4 del R. D. L. 13 marzo 1944, n. 88, e agli artt. 2, 5,
6 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, relativi al procedimento di formazione
delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette.
L'art. 6 del R. D. 8
luglio 1937, n. 1516, deve però ritenersi indicato per errore perché riguarda
la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali delle imposte.
Dalla motivazione
dell'ordinanza si desume, invero, che la disposizione impugnata é quella
dell'art. 7 che prevede alcuni dei casi nei quali l'Intendente di finanza deve
dichiarare la decadenza dei membri delle Commissioni distrettuali.
2. - Ciò premesso, la
Corte osserva che non sono fondati i motivi per i quali, secondo l'ordinanza,
non potrebbe ritenersi assicurata l'indipendenza dei membri delle Commissioni
distrettuali delle imposte.
Anzitutto non sembra
esatto che manchino o siano da considerarsi del tutto insufficienti i criteri
per la scelta dei membri effettivi e supplenti delle Commissioni.
Le norme contenute
nell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, del R. D. L. 13 marzo 1944, n. 88,
vincolano, infatti, l'Intendente di finanza ad agire d'intesa col Prefetto e a
scegliere i membri effettivi e supplenti, sulla base di designazioni effettuate
dai sindaci dei Comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte
dirette, tra i contribuenti residenti in tale distretto e subordinatamente
all'entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel
distretto medesimo. É vero che i capi delle Amministrazioni comunali sono
tenuti a designare tre persone per ogni membro da nominarsi, ma quello che
occorre tener presente é che l'Intendente rimane del tutto estraneo alle
designazioni da parte dei sindaci e che egli ha solo facoltà di operare una
scelta tra le persone all'uopo designate come risulta testualmente dal sopra
citato art. 2, comma terzo, del R.D.L. n. 88 del 1944 e dall'art. 5, comma
primo, del R.D. n. 1516 del 1937.
3. - Dopo la nomina i
componenti delle Commissioni distrettuali durano in carica quattro anni -
periodo che può ritenersi congruo nonostante il contrario e non motivato avviso
del giudice a quo - e non possono essere revocati per alcun motivo, né
dichiarati decaduti dalla carica salvo i casi di trasferimento della residenza
in altro distretto o di perdita della qualità di contribuente, nonché i casi
previsti dall'art. 7 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516 (sopravvenuta incapacità,
indegnità o incompatibilità), dall'art. 10 (rifiuto di accettazione della
nomina) e dall'art. 22 (assenza senza giustificato motivo per almeno sei sedute
consecutive; caso, questo, nel quale l'Intendente ha facoltà, e non obbligo, di
dichiarare la decadenza).
L'inamovibilità é
indubbiamente un requisito necessario per assicurare anche ai giudici delle
giurisdizioni speciali l'effettiva indipendenza per tutto il periodo nel quale
esplicano le loro funzioni. Orbene, avuto riguardo ai criteri che regolano le
eventuali dichiarazioni di decadenza dei componenti delle Commissioni
distrettuali, la Corte ritiene che la inamovibilità e, con essa, l'indipendenza
di detti componenti siano sufficientemente assicurate.
Ugualmente assicurata
é l'imparzialità con riguardo alla singola controversia mediante gli istituti
della ricusazione e dell'astensione previsti dagli artt. 51 e 52 del Codice di
procedura civile che non solo sono applicabili anche ai componenti delle
Commissioni tributarie (come é del resto giurisprudenza pacifica) ma che la
presenza dei membri supplenti - due per ogni sezione - rende di agevole
applicazione.
Quando a tutto ciò si
aggiunga che il processo davanti alle Commissioni distrettuali delle imposte é
disciplinato in modo da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa
da parte del contribuente, ben può ritenersi che la "nomina su
designazione" da parte dell'Intendente dei membri delle Commissioni non
ponga il contribuente in uno stato di inferiorità rispetto all'Amministrazione
finanziaria.
I membri delle
Commissioni distrettuali non sono soggetti all'Intendente, come si assume
nell'ordinanza, ma, al pari degli altri giudici, sono soggetti soltanto alla
legge. Ed invero, come la Corte ha già posto in rilievo con la sentenza n. 132 del 4 luglio 1963, l'art. 27 del R.D.L. 7 agosto 1936, n.
1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari stabilisce espressamente che il
giudizio dei componenti le Commissioni sarà indirizzato esclusivamente
all'applicazione della legge e aggiunge che essi hanno tutti identica funzione,
esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria
o di parte.
Neppure fondate sono
alfine le censure mosse dall'ordinanza alle disposizioni contenute negli artt.
4 del R. D. L. n. 88 del 1944 e 2 del
R. D. n. 1516 del 1937, relative alla costituzione di sezioni aggiunte e alla
sostituzione di membri che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, in quanto
anche in dette ipotesi non sussiste la pretesa assoluta discrezionalità
dell'Intendente.
Ed invero, per la
costituzione di sezioni aggiunte debbono essere seguite le stesse disposizioni
stabilite per le sezioni ordinarie, mentre per la sostituzione di membri la
scelta del sostituto non può cadere che su una delle persone designate, con i
noti criteri, dai sindaci dei Comuni compresi nel distretto.
Si può quindi
affermare che la legge preveda garanzie idonee ad assicurare ai componenti
delle Commissioni distrettuali delle imposte quella posizione super partes
che é attributo connaturale alla funzione giurisdizionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del R. D. L.13
marzo 1944, n. 88, e degli artt. 2, 5,7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516,
in riferimento all'art. 108, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 3 dicembre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 dicembre 1964.